ordinanza 36T 2010

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio

Ordinanza n. 36T / 2010

REGATA VELICA DENOMINATA

TROFEO NETTUNO”

 

Località: Acque antistanti il litorale di Nettuno

Data: 25 aprile 2010

Organizzatore: Nettuno Yacht Club

Recapito telefonico: 06.9806381

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Anzio:

VISTA l’istanza acclarata a protocollo in data 12.3.2010 e trasmessa alla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Area Concessioni Demaniali e Pianificazione Bacini Idrografici – in data 19.3.2010, con la quale il sig. Paolo BARBERA, in qualità di Presidente dell’A.S.D. “NETTUNO YACHT CLUB”, d’ora in avanti denominato “organizzatore”, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare una regata velica denominata “Trofeo Nettuno”, alla quale parteciperanno imbarcazioni appartenenti alla classe Altura, prevista per il giorno 25 aprile 2010 dalle ore 12.00 circa nelle acque antistanti Nettuno;

ACQUISITO, per le vie brevi, il nulla osta preventivo della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Area Concessioni Demaniali e Pianificazione Bacini Idrografici, in esito all’occupazione demaniale marittima;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli articoli 17 e 30 Codice della Navigazione e l’articolo 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

che il giorno 25 aprile 2010, limitatamente agli orari della manifestazione e comunque non oltre il tramonto, la zona di mare antistante il litorale di Anzio, sarà interessata da una regata velica organizzata dall’.A.S.D. “NETTUNO YACHT CLUB” alla quale parteciperanno imbarcazioni che opereranno nelle seguenti zone di mare racchiuse in un cerchio con raggio di 1,0 miglia nautiche centrate alle seguenti coordinate geografiche:

 

ZONA

LATITUDINE

LONGITUDINE

CAMPO 5

41° 25’.100 N

012° 38’.600 E

O R D I N A

Interdizione campo di gara – Il giorno 25 aprile 2010, limitatamente agli orari della manifestazione sportiva e comunque non oltre il tramonto, nelle zone di mare antistante il litorale di Nettuno, segnalate da boe poste nel campo di regata individuato dalle coordinate di cui in premessa, è vietato:

Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;

Praticare la balneazione;

Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

Svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Deroghe – Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

Le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale dell’organizzazione stessa;

Le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di regata sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF, sul canale di lavoro concordato con l’organizzatore, e con il recapito telefonico 1530 per l’eventuale segnalazione di situazioni d’emergenza.

  1. Condotta delle unità in prossimità del campo di gara – Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 metri dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione sportiva, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

  1. Disposizioni finali e sanzioni – I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione ovvero a norma dell’articolo 53 del D. Lgs. N. 171 / 2005 e dell’articolo 26 della Legge n. 963 / 1965 per quanto applicabili e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e cose che dalla condotta trasgressiva possono derivare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo di questo Comando e pubblicata sul sito www.guardiacostiera.it/anzio.-

 

Anzio, 13.4.2010

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP)

Matteo GRAGNANI

 
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